TIROCINI EXTRACURRICULARI: Regime sanzionatorio

Il reato di tirocinio fraudolento sussiste quando il rapporto si è svolto, in realtà, come un vero e proprio rapporto di lavoro.
Come riportato nella nota n. 530 del 21 marzo 2022 dell'Ispettorato, il ricorso fraudolento al tirocinio comporta l’ammenda, di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio;
ferma restando la possibilità, del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, ha chiarito che, dato che trattasi, analogamente al reato di somministrazione fraudolenta, di illecito di natura permanente,
il regime sanzionatorio previsto dal comma 723 per i tirocini fraudolenti, si può applicare anche ai rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 234/2021, ovvero prima del 1° gennaio 2022,
e proseguiti e/o conclusi dopo l’avvio della riforma.
Tuttavia, il calcolo della sanzione, poichè questo reato si può configurare solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà commisurata per le sole giornate che decorrono da tale data
 				
PUBBLICATO IL 28 Luglio 2022

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