PERMESSI DI SOGGIORNO VALIDITA' PROROGATA AL 31 LUGLIO 2021
Sulla G.U. n. 103/2021 è stato pubblicato il DL n. 56 del 30 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. L’articolo 2 di tale decreto, modificando l’articolo 3-bis, comma 3 del DL n. 125/2020, proroga fino al 31 luglio 2021: − i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi; − i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; − le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, D.Lgs n. 286/1998; − i documenti di viaggio di cui all’art. 24, D.Lgs n. 251/2007; − la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (art. 24, comma 2, D.Lgs n. 286/1998), per ricongiungimento familiare (artt. 28, 29, 29-bis, D.Lgs n. 286/1998) e per lavoro per casi particolari (art. 27 e seguenti, D.Lgs n. 286/1998); − i permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1, D.Lgs n. 286/1998 e le richieste di conversione.
Viene altresì prorogato, fino al 30 settembre 2021, il periodo di validità dei documenti di riconoscimento e di identità
I nostri uffici sono a disposizione degli associati per ulteriori informazioni in merito.
PUBBLICATO IL 19 Maggio 2021

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