Il rinnovo o la proroga dei contratti a termine per le aziende che fruiscono della CIG con causale COVID-19

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono della cassa integrazione con causale Covid-19 prevista dalla normativa emergenziale. Il tema affrontato dall'INL riguarda la corretta interpretazione dell'art. 19-bis del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") il quale,  a causa dello stato emergenziale, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che accedono ad un trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19 di rinnovare o prorogare contratti a termine, in deroga al divieto di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 81/2015 che di norma vieta la stipula di contratti a termine in "unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato". Con la conseguenza, quindi, che la violazione di tale disposizione non comporterà l'ordinario effetto di trasformare il contratto prorogato o rinnovato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'art. 19-bis del DL n. 18/2020, che recita "ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità in deroga agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2 e 32, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, è da considerarsi attualmente in vigore. Nello specifico, l'INL ha risposto ad un quesito con cui è stato chiesto se il rinnovo possa interessare anche lavoratori già assunti a termine in deroga alle previsioni degli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 81/2015, in costanza di fruizione di ammortizzatori Covid e che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del 23 marzo 2021. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 855/2021, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che il riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021 è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall'articolo 8 del DL n. 41/2021. Mentre, per ciò che concerne la possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell'articolo 19-bis del DL n. 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, viene chiarito che tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione. Secondo l'Ispettorato, dunque, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
PUBBLICATO IL 30 Luglio 2021

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