Il datore di lavoro che rinuncia al preavviso non deve pagare l’indennità sostitutiva al lavoratore
Con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024 la Corte di Cassazione stabilisce che, nel caso di dimissioni con effetto immediato del lavoratore, il datore di lavoro che rinuncia al periodo di preavviso non è obbligato al pagamento dell’indennità sostitutiva.
Il preavviso, ricorda la Corte, ha la funzione per chi subisce il recesso di ridurre le conseguenze sfavorevoli legate alla risoluzione del rapporto, per cui a fronte delle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Il preavviso, ricorda la Corte, ha la funzione per chi subisce il recesso di ridurre le conseguenze sfavorevoli legate alla risoluzione del rapporto, per cui a fronte delle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
PUBBLICATO IL 11 Aprile 2024

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