Fringe benefit - soglia esenzione 2021
Nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41). In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio)
del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano in tale previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021, si segnalano: • i buoni acquisto e i buoni carburante, • i generi in natura prodotti dall’azienda, • l’auto concessa ad uso promiscuo, • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, • i prestiti aziendali, • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, • polizze assicurative extra professionali, ecc.
Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
PUBBLICATO IL 26 Maggio 2021
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