Decreto Legge Sostegni Bis - disposizioni in materia di lavoro
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge denominato "Sostegni Bis" che prevede una pluralità di interventi alcuni dei quali in materia di lavoro che abbiamo cercato di sintetizzare in questa breve nota:
Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio
Ai datori di lavoro del settore del turismo e degli stabilimenti balneari e del commercio, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali al loro carico entro il 31/12/2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2021. Alle aziende che ricorrono a questo beneficio, è applicato il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2021. In caso di violazione, viene revocato l'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare la domanda di integrazione salariale
Art. 40 – Divieto di licenziamento
Il Decreto Sostegni Bis conferma il blocco dei licenziamenti previsto per le aziende che decidono di utilizzare la cassa integrazione dal 1 luglio 2021; in particolare il divieto applicato nei confronti di tutti i datori di lavoro previsto fino al 30 giugno 2021, viene differito al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, CIGD e FSBA; mentre le aziende che utilizzano la Cassa Integrazione Ordinaria non potranno procedere ai licenziamenti fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto alla luce di quanto sopra, le aziende che, a decorrere dal 1 luglio 2021, non ricorreranno alla cassa integrazione per Covid -19 non dovranno più sottostare al divieto di licenziamento.
Ricordiamo che:
- il divieto di licenziamento non si applica:
a) in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o in caso di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività stessa.
b) in caso di sottoscrizione di accordi collettivi aziendali che contengano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
c) in caso di fallimento in cui non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI
Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni di NASpi in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa la riduzione del 3% prevista ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Inoltre, tali prestazioni sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2021, la sospensione sarà applicata fino al 31 dicembre 2021.
Art. 41 – Contratto di rioccupazione
Dal 1 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Il contratto prevede la definizione di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.
Durante il periodo di formazione (6 mesi) il datore di lavoro potrà usufruire dell’esonero dal versamento contributivo pari al 100%, nel limite di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, con esclusione dei premi Inail.
Al termine del periodo di inserimento formativo le parti possono recedere dal contratto con un preavviso che decorrerà dal medesimo termine.
Per ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a contattare i nostri uffici del “Sindacale-Lavoro”
PUBBLICATO IL 01 Giugno 2021

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