SISTRI: sanzioni applicabili dal 1° aprile 2015
Potranno essere applicate dal 1° aprile 2015 le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e per
l’omesso pagamento dei relativi contributi; è stata invece mantenuta inalterata la previsione della proroga
al 31 dicembre 2015 sia della moratoria sulle altre sanzioni relative al SISTRI, sia della durata del
periodo transitorio “a doppio binario” degli obblighi SISTRI, durante il quale gli operatori sono
tenuti a rispettare le regole del nuovo Sistemainformatico di controllo unitamente ai tradizionali
adempimenti della tracciabilità dei rifiuti.
Per le altre sanzioni e per la piena operatività del SISTRI,il nuovo orizzonte temporale è il 2016.
Dal 1° aprile 2015 saranno applicabili le sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI
e per l’omesso pagamento del contributo SISTRI.
Il Milleproroghe2015 haanche spostato di un anno in avanti, da fine2014 afine 2015, sia
tutte le altre sanzioni relative al SISTRI sia il c.d. “periodo transitorio” in cui gli operatori sono
contestualmente tenuti al rispettose degli obblighi “telematici” SISTRI/adempimenti
“tradizionali” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati): in altre parole, vi è l’obbligo per i soggetti indicati dalla legge di iscriversi al SISTRI
(per il quale scatteranno le sanzioni se non viene ottemperato), ma restano in vigore anche le
“tradizionali” modalità operative, e per questo, ad esempio, permane l’obbligo di presentare, entro
il 30 aprile 2015, alle competenti Camere di Commercio, il MUD, cioè “Modello unico di
dichiarazione ambientale”.
Soggetti obbligati al Sistri
Tra i soggetti obbligati al SISTRI rientrano, gli enti e le imprese che siano produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, i produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, così come le imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, o ancora i produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di 10 dipendenti.
Rimangono escluse dall’obbligo di iscrizione (e quindi dalla possibilità di essere sanzionate) le PMI con meno di 10 dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
Ovvero, i soggetti obbligati a iscriversi al SISTRI.
A) gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, originati da:
- attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 c.c. che conferiscono i propri rifiuti
nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta [ex art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. n.
152/2006];
- attività con più di 10 dipendenti [ex art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e h), del D.Lgs. n.
152/2006];
- attività di stoccaggio [ex art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152/2006];
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania;
- attività di pesca professionale e acquacoltura [ex D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4], con più di 10
dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle
imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che
conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta [ex art. 183, comma 1,
lettera pp) del D.Lgs. n. 152/2006].
B) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (il riferimento èanche qui ai soli rifiuti speciali pericolosi);
C) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti speciali pericolosi in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa
che effettua il successivo trasporto;
D) gli enti o le imprese che svolgono operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio
e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi [diversamente dai precedenti casi, la norma
qui si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani];
E) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi .
Sanzioni applicabili dal 1° aprile 2015
L’art. 9 del Milleproroghe 2015 (D.L. n. 192/2014, convertito con modif. dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11), ha stabilito che le sanzioni previste per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del contributo SISTRI (art.260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006), si applichino a decorrere dal 1° aprile 2015.
Le “multe” vanno da2.600 a15.500 euro, e possono salire sino a 93 mila euro qualora si tratti
pericolosi.
Da quanto sopra esposto, dunque, dalla lettura combinata delle norme vigenti in tema di SISTRI, ci
sembra che le uniche imprese che, eventualmente, potrebbero essere sanzionate sono quelle
obbligate a essere iscritte al SISTRI, e non risulterebbero sanzionabili, quindi:
- le imprese con meno di 10 dipendenti che non hanno ancora concluso la procedura di
cancellazione, anche se non hanno versato i contributi per gli anni passati (per es., 2011);
- le imprese con meno di 10 dipendenti le quali si siano cancellate dal SISTRI entro il 31 dicembre
2014.
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