La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22846 del 21 luglio 2022, ha statuito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo”, è necessario fare ricorso ai seguenti criteri distintivi sussidiari:
- continuità e durata del rapporto; - modalità di erogazione del compenso; - regolamentazione dell’orario di lavoro; - presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale; - sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dall’eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.