La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22846 del 21 luglio 2022, ha statuito che, ai fini della qualificazione
del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, “qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente
elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall’assoggettamento
del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto,
significativo”, è necessario fare ricorso ai seguenti criteri distintivi sussidiari:
- continuità e durata del rapporto;
- modalità di erogazione del compenso;
- regolamentazione dell’orario di lavoro;
- presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
- sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dall’eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.