L’Ispettorato del lavoro con nota n. 1074 del 24 maggio 2022 ha chiarito che il soggetto in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio può svolgere attività lavorativa esclusivamente in modalità part time.

I contratti sottoscritti per il massimo delle 1040 ore annue, ma che si sviluppano prevedendo una articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore settimanali, sono ritenuti non conformi e pertanto non validi ai fini di legge