L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 530 del 21 marzo 2022, fornisce le prime indicazioni circa le nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’articolo
1, commi da 721 a 726 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Oltre a ricordare che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 il Governo e le Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in
materia di tirocini extracurriculari, l’Ispettorato fornisce, con la presente Nota, alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 e già vigenti a partire dal 1° gennaio
2022 circa:
- l’indennità di partecipazione: al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità. Ne consegue che la mancata corresponsione comporta a carico del trasgressore una sanzione
amministrativa variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro;
-  il ricorso fraudolento al tirocinio: comporta l’applicazione dell’ammenda, a carico del soggetto ospitante, di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma
restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. La condotta fraudolenta verrà valutata ad
oggi in base alle normative regionali vigenti e alle istruzioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18 aprile 2018;
-  la comunicazione al Centro per l’impiego: l’obbligo di comunicazione preventiva riguarda solo i tirocini extracurriculari;
-  gli obblighi in materia di salute e sicurezza: il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza. Vengono pertanto applicate al tirocinante le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.