Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI hanno diritto ad un incentivo economico che consiste in un contributo mensile pari al 20% della indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore a tale titolo.

Per accedere al contributo i datori di lavoro devono trasmettere la dichiarazione di responsabilità attraverso il cassetto previdenziale aziende, di seguito la sede Inps provvederà ad attribuire alla azienda richiedente il codice autorizzazione 8D quale azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2 c. 10 /bis della legge 92/2012 – assunzione lavoratori in NASpI.

Inoltre precisiamo che, a prescindere dall’età anagrafica, i beneficiari del trattamento di disoccupazione (NASpI) possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale.

L’apprendistato professionalizzante per lavoratori percettori di disoccupazione è applicabile ai lavoratori che beneficiano di una delle seguenti tipologie di disoccupazione:
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);
  • Indennità speciale di disoccupazione edile;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Quanto sopra vale anche nel caso di soggetti che abbiano titolo a percepire una delle suddette prestazioni ed abbiano inoltrato relativa domanda, ma siano ancora in attesa del riconoscimento del trattamento.

L’assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante dei beneficiari di trattamenti di disoccupazione presenta degli aspetti in deroga rispetto alla normale disciplina dell’apprendistato infatti:

  • non è soggetta ai limiti di età;
  • non consente il recesso dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ex art. 2118 c.c.;
  • non dà diritto all’estensione dei benefici contributivi a carico datore di lavoro per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Ai lavoratori assunti con tale normativa è applicabile il regime contributivo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’aliquota contributiva a carico datore è pari al 10% per tutta la durata dell’apprendistato, fatte salve le imprese fino a 9 dipendenti, per le quali l’aliquota dei primi 2 anni è, rispettivamente, dell’1,5% e 3%.
I  nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate a Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali che desiderano ricevere ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative.