L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, chiarisce che la sospensione dei versamenti disposta dall’art. 61, comma 1 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), per il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo, dei tour operator nonché dei soggetti operanti nei settori maggiormente penalizzati dall’emergenza epidemiologica COVID-19, ha interessato, in ambito fiscale, le sole ritenute IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta dai soggetti sopra indicati e non anche le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale IRPEF. Ne consegue, a parere dell’Agenzia, che nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali, gli stessi non incorreranno in sanzioni e interessi a condizione che provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a tale titolo.
SOSPENSIONE VERSAMENTI 2020 PER AZIENDE DEL TURISMO E ALTRI SETTORI PIÙ COLPITI: NON ERANO INCLUSE LE ADDIZIONALI
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