Si segnalano le seguenti novità:
- contributo a fondo perduto accreditato direttamente sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo ex. art. 25 del D.L. “Rilancio” (per chi non ha ricevuto il precedente contributo, è prevista un’apposita procedura);
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- cancellazione della seconda rata IMU;
- sono previste ulteriori 6 settimane di assegno ordinario del FIS e di Cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021;
- fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento;
- per le imprese che non utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per quattro settimane, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- per le aziende interessate dal DPCM del 24 ottobre, è prevista inoltre la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
Ricordiamo che tali misure sono rivolte a tutte le categorie sono tassativamente individuate nell’Allegato 1 del provvedimento, attraverso l’elenco dei codici ATECO che troverete alla presente.
Art. 1 – Contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
La norma riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che – già alla data del 25 ottobre 2020 – svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Legge in commento.
È bene sottolineare che la nuova misura non pone limiti di fatturato (potranno accedervi quindi anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro), mentre è rimasta – come condizione per accedervi – l’aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.
Il beneficio sarà corrisposto mediante un duplice binario:
- per i soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del D.L. “Rilancio”, che non abbiano restituito il predetto ristoro, le somme del nuovo contributo saranno accreditate dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente (accorgimento adottato al fine di renderne quanto più rapida possibile la corresponsione). La misura del nuovo contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla somma già corrisposta in precedenza (vedi allegato 1);
- per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto sopra citato, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. I nostri uffici sono a disposizione per aiutarvi nella presentazione della stessa.
Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
La disposizione, sostenuta con grande forza dalla Federazione, sempre a beneficio delle imprese richiamate all’Allegato 1 del provvedimento, estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda già previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del medesimo anno ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio”, così come modificato dall’art. 77 del D.L. “Agosto”.
È importante sottolineare che:
- la nuova misura sarà applicabile indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- rimane, invece, come condizione per l’accesso alla misura, l’aver subito una diminuzione di fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- la misura del credito resta al 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, e al 30% dei canoni per affitto d’azienda;
- in luogo dell’utilizzo diretto, è possibile optare per la cessione, anche parziale, al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previa sua accettazione) o a soggetti terzi.
Il comma 2 della norma in commento stabilisce espressamente che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 del “Rilancio”, per l’illustrazione del quale si rinvia alle circolari Fipe nn. 116 e 73/2020.
Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU
La norma, fortemente voluta dalla Federazione, stabilisce l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU – in scadenza al 16 dicembre 2020 – concernenti gli immobili e le relative pertinenze nei quali si esercitano le attività indicate al già citato Allegato 1 del Decreto, a condizione che i proprietari dei locali siano anche i gestori delle attività esercitate.
Dunque, alle discoteche e agli stabilimenti balneari – per i quali la misura era già stata prevista ad opera dell’art. 78 del D.L. “Agosto”, che viene fatto espressamente salvo dalla norma in commento – si aggiungono, tra gli altri, anche gli esercizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), catering per eventi e banqueting, sale giochi e bingo.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti e per la presentazione di istanza di ristoro.
Allegato : codici ATECO